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Normativa    febbraio 4, 2012  English (United States) Italiano (Italia)
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Principale normativa di riferimento

Livello Comunitario
Livello Nazionale
Dir. 2010/75/UE (Industrial Emission Directive) ex IPPC Da recepire in Italia entro il 06/01/2013

Rimane valido in attesa del recepimento il
D.Lgs n. 59/2005 - Attuazione integrale dir. IPPC
(Integrato nel D.Lgs n. 128/2010 - modifica parti I,II,V del TUA)
     
Dir. 2000/76/CE Incenerimento rifiuti
Integrata nella Dir. 201/75/CE (IED)
D.Lgs n. 133/2005 - Incenerimento e coincenerimento rifiuti
D.Lgs n. 152/2006 - s.m.i. Norme in materia Ambientale 
D.M. 05/02/1998 - Recupero Rifiuti Non Pericolosi
Dir. 2008/98/CE - Direttiva Quadro rifiuti D.Lgs n. 205/2010 - Modifica parte IV D.Lgs n. 152/2006 recepimento direttiva quadro rifiuti

 

 
L'utilizzo di rifiuti nei forni da cemento è un'attività di recupero e non di smaltimento


Sentenza della Corte Superiore di Giustizia Europea (V Sezione) del 13 febbraio 2003. Caso C-228/00:  Commissione Europea contro Germania.

Regolamentazione: la sentenza della Corte di Giustizia Europea stabilisce che l'utilizzo di rifiuti come combustibile nei forni da cemento deve essere classificato come attività di recupero.

 
 
Normativa nazionale
 

A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs n.59/2005)

In Italia i forni da cemento con capacità > 500 t/g di clinker sono soggetti al rilascio dell'A.I.A.
L'ente competente al rilascio dell'A.I.A. è la regione territorialmente competente o la provincia delegata dalla regione.

 

 Entro 30 giorni dalla domanda, l'autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento e la sede dove sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.  E' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione  L'autorità competente rilascia, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, l'AIA.   Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il gestore provvede alla pubblicazione di un annuncio su un quotidiano a diffusione locale contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore.  L'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive.  Presentazione istanza e trasmissione progetto  Comunicazione avvio procedimento  Pubblicazione avvisi al pubblico  Osservazioni del pubblico  Conferenza dei Servizi  Autorizzazione Integrata Ambientale

 

L'A.I.A. deve tenere conto delle BAT (Best Available Techniques) ovvero Migliori Tecniche Disponibili (MTD) che consentono di imitare il più possibile “a monte” ogni eventuale produzione di emissioni nocive nell'ambiente.


Principio di flessibilità
Nel rilascio delle autorizzazioni, gli Enti competenti devono tener conto delle circostanze locali, delle caratteristiche tecniche dei singoli impianti e di un'adeguata analisi dei costi (cfr D.M. 1/10/2008 – Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'Allegato I del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) e dei benefici ambientali, riflettendo le caratteristiche e le necessità specifiche del territorio.

Attività di controllo
Le operazioni di controllo circa il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative contenute nell'A.I.A. competono alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

 
 
 
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